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Il certificato di malattia telematico

  • Immagine del redattore: Massimiliano Bellisario
    Massimiliano Bellisario
  • 28 set 2020
  • Tempo di lettura: 4 min

Aggiornamento: 6 gen 2022

L'articolo 55-septies del DLgs 30 marzo 2001, n.165, introdotto dall'articolo 69 del DLgs 27 ottobre 2009, n. 150, prevede la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia per i dipendenti pubblici, secondo le modalità stabilite per il settore privato dalla normativa vigente (D.M. 26/02/2010 Decreto "Brunetta").

La legge n. 183 del 4-11-2010, all'articolo 25 ha previsto che, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in  tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti  di  datori  di  lavoro privati, per il rilascio e  la  trasmissione  della  attestazione  di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo  55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (e successive circolari: Circolare n. 1/DFP DDI del 11-03-2010 Circolare n. 2/DFP DDI del 28-9-2010).

Ma tutti questi numeri e leggi che cosa prevedono in parole semplici?
  • Il certificato di malattia è inviato per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia all'INPS (quindi lo invia il Medico di Medicina Generale ma anche - e soprattutto - i Medici del Pronto Soccorso e gli Ospedalieri all'atto della dimissione);

  • L'INPS invia immediatamente il certificato, sempre per via telematica, all'amministrazione di appartenenza del lavoratore;

  • L'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica da parte dei medici costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione.

  • Per il lavoratore del settore pubblico, che comunque deve segnalare tempestivamente all'amministrazione, per i successivi controlli medico fiscali, la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità (se diverso dalla residenza o domicilio abituale), l'invio telematico soddisfa l'obbligo di recapitare l'attestazione di malattia ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R alla propria amministrazione entro 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia.

  • sono esentate alcune categorie dall'invio del certificato online: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, i professori e ricercatori universitari, il personale della carriera diplomatica, il personale della carriera prefettizia, il personale del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), il personale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), il personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il personale militare e le forze di polizia di Stato.

In poche parole, il paziente non deve più spedire la raccomandata A/R con il certificato all'INPS, ed è un importante traguardo in termini di comodità per i cittadini. Questo perchè, nel momento in cui il medico compila il certificato online e lo invia, l'INPS lo riceve istantaneamente e attiva immediatamente la procedura che porta alla visita fiscale. Purtroppo ancora molti colleghi ospedalieri si rifiutano di compilare questo certificato e rimandano il paziente al proprio Curante, non sapendo che così facendo incorrono in un illecito disciplinare rischiando pesanti sanzioni.

Il rilascio di una copia cartacea del certificato al lavoratore dopo l'invio telematico non è obbligatorio, soprattutto in caso di visita domiciliare. A questo scopo è bene che i cittadini si muniscano di SPID, per accedere alla sezione "Servizi Online - al servizio del cittadino" del sito INPS e poter rivedere lo storico dei certificati ed eventualmente stampare copia di quello desiderato.

Si ricorda che in ogni caso anche il datore di lavoro può accedere a questi certificati online tramite lo stesso sito INPS, e quindi, per il lavoratore, non c'è l'obbligo tassativo di portare la copia del certificato al suddetto ma solo di comunicargli il numero di protocollo (in gergo PUC), riportato in alto sul certificato.

La pagina da dove i datori di lavoro possono consultare i certificati (senza la diagnosi per la privacy) è raggiungibile all'indirizzo http://www.inps.it/portale/default.aspx?imenu=2&iidservizio=140: bisogna quindi inserire il PUC comunicato dal dipendente ed il suo codice fiscale.

Importante, per i cittadini, è ricordare che per il rilascio del certificato è necessario che il medico visiti il paziente. Non si possono rilasciare certificati a familiari dopo una "visita telefonica" ed è sempre opportuno quindi che il paziente si rechi in ambulatorio.

Solo in questa fase di pandemia c'è la possibilità di certificare in deroga senza la visita, per evitare che il paziente positivo vada in giro col rischio di contagiare altre persone.

Il medico è tenuto alla visita domiciliare solo in caso di intrasportabilità del paziente o qualora l'uscita da casa comporti un grave pericolo per la sua salute (non costituiscono criterio di intrasportabilità la febbre, la tosse o il mal di gola, a meno che il paziente non sia un caso sospetto COVID).

In caso foste miei pazienti e vi trovaste in stato di malattia, siete tenuti ad avvisarmi il prima possibile, in modo che possa riservarvi un appuntamento urgente: il mio numero personale è 370-3477809, se non vi rispondo (magari sto visitando) chiamate il 388-8857546 (è il numero di mia moglie, che vi riserverà un appuntamento guardando la mia agenda). Vi ricordo che il medico, se contattato dopo le 10, non è obbligato a svolgere il giorno stesso un'eventuale visita domiciliare. Se non vi siete presentati in ambulatorio entro le 12 (quando visito al mattino, cioè lunedì, mercoledì e venerdì) potreste essere costretti a recarvi in Continuità Assistenziale (Guardia Medica) dopo le 20 per farvi coprire la giornata in corso e poi tornare da me il giorno successivo per la continuazione del certificato, ma il Collega potrebbe negarvi il certificato se il malessere che vi ha impedito di andare al lavoro è ormai passato da ore. Il lavoratore turnista invece (chi ad esempio lavora di sera o di notte) può tranquillamente chiedere il certificato in Guardia Medica, che è tenuta in questo caso a rilasciarlo senza questioni.

Morale della favola, nel momento in cui non andate a lavoro contattatemi sempre subito (chiamando, non inviando sms, email o messaggi vocali su Whatsapp), non aspettate ore o addirittura il giorno dopo: potreste trovarvi nella spiacevole situazione di dover prendere un giorno di ferie.

 
 
 

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